|
COLTELLI E NORMATIVA
Nel nostro paese la materia delle armi, vere presunte
o potenziali che siano, è stata sempre oggetto di particolari
attenzioni da parte del potere costituito, e ciò indifferentemente
dalla forma dell'esercizio del potere stesso. Bisognerebbe ripercorrere
la storia dei complicati rapporti intercorrenti tra classi dirigenti,
classi popolari, ordine pubblico, necessità lavorative, istanze sociali
e politiche per comprendere appieno l'humus su cui è cresciuta la
strana pianta della normativa sulle armi.. Basti dire che tali rapporti
sono ancora difficoltosi e a riprova di ciò' si può rilevare ,come,
attualmente, la materia sia fondamentalmente regolata da normative come
il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalla legge nr.
1 10 del 1975. Il primo è un peculiare prodotto della dittatura
fascista, teso a irreggimentare tutte le attività, produttive e
ludiche, del paese; la seconda è una delle leggi emergenziali,
specifica risultante delle fortissime tensioni sociali e politiche degli
anni settanta. Pertanto la materia delle armi e gli oggetti
potenzialmente tali è di fatto stata regolata da normative che
nascevano per regolare tutt'altro, a discapito ovviamente della
chiarezza e della certezza; conseguenza di ciò sono gli ampi spazi per
le interpretazioni ed i liberi convincimento dei magistrati nonché
l'ampia discrezionalità delle autorità preposte all'ordine pubblico.
Cerchiamo comunque di fare un po’ di ordine:
ARMI E STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE
La distinzione giuridica, non tecnica, tra arma e
strumento atto ad offendere si rileva, in modo comunque non definitivo,
dagli art. 30 T.U.L.P.S.; 45 e 80 Reg. es. TULPS; 4 L. 110/75 nonché
dall'art. 585 del codice penale (ma solo agli effetti della legge penale
stessa). L'art. 30 del TULPS dice testualmente che per armi si
intendono: 1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la
cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2) le bombe,
qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti , ovvero
gas asfissianti o accecanti.
L'art. 45 del regolamento di esecuzione del TULPS
narra testualmente: "per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono
considerati anni gli strumenti da punta e da taglio, la cui destinazione
naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili. Non
sono considerati anni per gli effetti dello stesso articolo, gli
strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire
all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli
strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo,
scientifico, sportivo, industriale e simili".
Per una prima e fondamentale distinzione , dunque, si
deve risalire alla destinazione dello strumento in specie e cioè capire
a quale scopo è stato costruito e a quale uso è intrinsecamente
votato. In poche parole è chiaro, storicamente accertato, socialmente e
culturalmente condiviso che pugnali, stiletti, daghe, spade, sciabole,
tanto per fare degli esempi, sono sempre stati prodotti a scopo di
offesa alla persona se non esplicitamente per la guerra. E' parimenti
pacifico, accettato in modo uniforme (anche dalla giurisprudenza e dalle
autorità di P. S.), indirettamente sopportato dalla legislazione
vigente, che i coltelli (a serramanico o a lama fissa) sono normali
strumenti, atti comunque ad offendere, alla pari di tanti altri come le
accette, le seghe, le roncole, le forbici e tutti quelli variamente
destinati alle diverse attività umane.
Non sempre però tale classificazione è così netta;
ad esempio, recentemente, la Corte di Cassazione, con più sentenze, ed
a ruota il Ministero dell'interno, hanno classificato il coltello a
scatto come arma comune non da sparo, cioè arma bianca propria
(approfondiremo il discorso nel seguito dell'articolo). Un altro
esempio: la balestra, dopo varie sentenze e circolari contraddittorie,
è stata finalmente classificata come strumento atto ad offendere, alla
pari dell'arco, pur essendoci forti dubbi sulla destinazione naturale di
ambedue gli strumenti (originariamente destinati alla guerra, oppure
alla caccia o alle attività sportive ?). Anche in letteratura, come in
certe larghe
interpretazioni delle autorità preposte all'ordine
pubblico, la classificazione di certi strumenti perlomeno azzardata:
considerare, come è stato fatto, il machete arma bianca propria,
contrasta nettamente con il principio classificatorio fin qui adottato,
relativo alla naturale destinazione dello strumento in specie, il quale,
comunque lo si guardi, è da ritenersi decisamente uno strumento
destinato all’attività agricola e non all'offesa alla persona.
Come potete vedere tutto è relativo
Ci viene in parziale aiuto, per l'effimera gioia dei
collezionisti di temperini e simili, l'art. 80 del Regolamento di
esecuzione del TULPS, il quale contrariamente agli altri prima citati,
è fin troppo pedante, e sicuramente restrittivo; esso recita:
"Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che
non possono portarsi senza giustificato motivo a, norma dell'art. 42
della legge (in parte abrogato dalla L. 110/75 Nda) : i coltelli e le
forbici con lama eccedente in ---4 lunghezza i quattro centimetri , le
roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i
potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpellini, i compassi, i chiodi,
e, in genere gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo
comma dell'articolo 45 del presente regolamento. Non sono tuttavia, da
comprendere fra detti strumenti: a) i coltelli acuminati o con apice
tagliente la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza,
non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza
centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e
millimetri tre in più per ogni lama affiancata; b) i coltelli e le
forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur
eccedendo i quattro centimetri non superi i dieci centimetri di
lunghezza. Definire 'coltelli" oggetti con tali misure è
certamente limitativo se non addirittura comico; comunque secondo il
soprascritto articolo i "coltelli" che rispettino tale misura
sono da considerarsi nemmeno potenzialmente capaci all'offesa e perciò
alla stregua di una penna e meno pericolosi di un accendino. Dicevo
però prima che la gioia degli amatori di tali coltelli è effimera e
ciò in quanto la Corte di Cassazione nel 1983 ha definitivamente
ritenuto che la legge 110/75 abbia di fatto abrogato l'art.80 anzidetto,
per cui ogni coltello, a prescindere dalle misure, è da ritenersi tra
gli strumenti atti ad offendere così come individuati dall'art.4 della
L. 110/75. E allora vediamo questo articolo di legge.
L'articolo quattro della legge nr. 1 1 0 del 1975, pur
dovendo in sostanza regolare soltanto il porto di armi e strumenti atti
ad offendere, in qualche modo invece li classifica; ne riporto ampi
stralci: "non possono essere portati, fuori dalla propria
abitazione o dalle appartenenze di essa, anni, mazze ferrate, o bastoni
ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono
portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa,
bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e taglio atti
ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere
metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato
espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile,
per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona";
vi riporto anche l'ultimo comma dell'articolo, giusto per farvi capire
il clima dell'epoca: "Non sono considerate areni ai fini delle
disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazione e nei cortei, ne
gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che
non vengano adoperati come oggetti contundenti".
Indirettamente dunque, l'art.4, distingue tre
categorie di oggetti:
1) quelli che, come mazze ferrate, noccoliere e altri,
sono da considerarsi alla pari delle armi in quanto la loro destinazione
naturale è l'offesa alla persona e sono particolarmente pericolosi;
2) quelli, tra i quali i coltelli, che pur essendo
strumenti destinati a varie attività, conservano un certo grado di pericolosità potenziale;
3) quelli che, soltanto in determinate condizioni
assumono potenzialità offensive; tra questi probabilmente possiamo farci rientrare gli strumenti
di cui all'art.80reg. es. TULPS (come i cosiddetti temperini.
Ora, quando la legge parla di "circostanze di
tempo e di luogo", ci sono situazioni che in maniera intuitiva ed
ovvia sono ricomprese nella predetta definizione, per esempio
"durante" la partita "allo stadio" o
"durante" un comizio "in luogo pubblico" e via di
seguito; è comunque inquietante che l'individuazione di tali
circostanze possa essere lasciata alla libera interpretazione dei
soggetti preposti all'ordine pubblico, non per mancanza di fiducia nel
loro operato ma perché, non essendoci criteri ben precisi,
l'interpretazione della nonna è suscettibile di ampie variazioni a
seconda del momento e a seconda del "clima politico". Nella
legge comunque si fa un riferimento preciso al concetto di
"riunione pubblica" nel corso o in prossimità della quale è
assolutamente vietato portare uno qualsiasi degli oggetti rientranti
nelle tre citate categorie. E' anche vero, però, che spesso sono
proprio la fattura tecnica e le caratteristiche oggettive dello
strumento a destare notevoli dubbi: se la lama a due o più fili è caratteristica
indubitabile delle armi bianche, come ci si comporta con la lama ad un
filo ed un terzo (tipica sia delle armi bianche che di antichi
strumenti da punta e taglio per la caccia)? oppure con la lama che abbia
un filo normale ed un altro interamente seghettato (tipo i coltelli da
sopravvivenza)? E la baionetta-coltello del kalashnikov la cui lama è
ad un filo e però la destinazione è in parte l'offesa alla
persona ed in parte lo strumento (funziona anche come tranciacavi)?
Nei casi di dubbia interpretazione è dunque da
ritenersi indicativa la giurisprudenza, la quale però è
necessariamente contraddittoria in quanto essa si esprime sempre in
relazione a fatti specifici, e non ha pretesa di
"generalità". E non potrebbe essere diversamente dato che
essa non può certo sostituire la volontà del legislatore ma ne può
solo applicare le intenzioni tenendo conto della peculiarità dalla
fattispecie.
E ora una piccola notazione finale: per gli effetti
dell'art.585 C.P. (aggravanti) tutti gli strumenti atti ad
offendere,(per cui anche i coltelli) sono da considerarsi armi ma
soltanto se vengono considerati come aggravante specifica nel compimento
di determinati reati e soltanto agli effetti della legge penale: per cui
non spaventatevi troppo se incappate in sentenze che considerano armi,
per esempio, anche i coltelli a serramanico, perché sono sentenze
relative a un'applicazione della legge in una fattispecie penale.
DETENZIONE PORTO TRASPORTO
La classificazione di un oggetto come arma o come
strumento atto ad offendere assume rilevanza notevole nella disciplina
della detenzione, del porto e del trasporto dell'oggetto stesso: le armi
comuni non da sparo (bianche) possono essere vendute solo da esercizi
commerciali muniti di apposita licenza di P.S. rilasciata dal Questore o
dal Prefetto; possono essere acquistate, anche tramite cessione tra
privati, solo da soggetti muniti di titolo autorizzatorio rilasciato
dalle stesse autorità (nulla osta acquisto anni, porto di pistola,
porto di fucile uso caccia, licenza di collezione per armi antiche e
artistiche e rare); ne va denunciata la detenzione presso le autorità
competenti (commissariati P.S. eventualmente comandi C.C.); non possono
assolutamente essere portate; possono essere trasportato
solo previo avviso scritto alle autorità stesse; - possono essere
cedute solo a persone munite di titolo autorizzatorio previa
dichiarazione alle autorità di P.S.
Diversamente gli strumenti atti ad offendere (i
coltelli nel nostro caso) possono essere liberamente venduti da esercizi
commerciali muniti di licenza comunale, con l'eccezione della vendita
ambulante che &ve essere autorizzata dalla Questura competente per
territorio; possono essere liberamente acquistati; non sono soggetti
alla denuncia presso le autorità di P.S. ; possono essere liberamente trasportati
; possono essere portati solo se vi sia un giustificato motivo.
Attenzione però : sia il trasporto che il porto con giustificato motivo
sono vietati se avvengono in una riunione pubblica (è previsto
l'arresto in flagranza).
Chiariamo anzitutto la differenza tra porto e
trasporto: la normativa non fa una distinzione precisa per cui
bisogna al solito rifarsi alla giurisprudenza, tenendo presente comunque
che spesso anche essa è incerta e contraddittoria, stante la
difficoltà concettuale di ben delimitare il confine tra le due
categorie. In ogni caso diverse sentenze della Corte di Cassazione
ravvisano il criterio distintivo tra le due fattispecie nella
possibilità o meno di utilizzazione immediata dello strumento in esame:
in sostanza si tratta di "porto" quando lo strumento, pur non
essendo addosso al soggetto , si trovi comunque nella pronta
disponibilità per un uso quasi immediato, mentre sì configura il
trasporto quando lo strumento stesso non è suscettibile di pronta
utilizzazione e viene preso in considerazione solo come oggetto inerte
di una operazione di trasferimento da un luogo ad un altro.
E' appena il caso di notare quanta difficoltà ci sia
nella definizione astratta di fattispecie che sfuggono, nel concreto, a
delimitazioni. precise, per cui è tutto in pratica rimandato all'esame
caso per caso, senza generalizzazioni inutili fuorvianti.
Per quanto attiene invece il concetto di giustificato
motivo senza il quale non si possono portare strumenti atti ad
offendere, possiamo individuarlo nell'uso effettivo che deve
essere strettamente relazionato all'uso a cui tali strumenti sono
naturalmente destinati. '
Facciamo qualche esempio: chi si trovi a
"trasportare" un coltello dal luogo dell'acquisto alla propria
dimora, non compie nessuna infrazione; lo stesso dicasi per colui che si
troverà a trasportare un coltello dalla propria abitazione ad un
arrotino per effettuare l'affilatura o presso qualche coltellinaio per
effettuare delle riparazioni o restauri; ìl barbiere che trasporta il
rasoio dal luogo dell'acquisto alla propria bottega, o il falegname che
trasporti i propri strumenti da taglio per effettuare delle riparazioni
a domicilio; o il tosatore di cani che trasporti i propri strumenti non
commettono certamente alcuna infrazione.
Altrettanto dicasi, per esempio, per il cercatore di
funghi che "porta" il coltello all'uopo destinato, a meno che,
invece di trovarsi in montagna nella stagione adatta, si trovi a
passeggio per Via del Corso; "porta" con giustificato motivo,
fuori della propria abitazione, una roncola, il contadino che deve
usarla nei campi come il boscaiolo "porta" tranquillamente
un'accetta per poter tagliare la legna, a meno che entrambi non si
trovino ad una "prima" teatrale o in una libreria o in giro
per negozi; un machete che ha una destinazione d'uso ben diversa; lo
stesso machete può essere "portato" da chi sta aprendosi un
varco nella selva, ma la stessa persona non può portare il fucile da
sub, visto che nella selva gli servirebbe ben poco. Gli esempi possono
essere infiniti; per questo ogni fattispecie va esaminata e analizzata
nelle proprie peculiarità.
IL COLTELLO A SCATTO
Recentemente la giurisprudenza ha avuto modo di
esplicare il proprio parere sul coltello a scatto. Occorre precisare,
per una definizione tecnico giuridica univoca, che la giurisprudenza si
riferisce a quei " coltelli ad apertura automatica (a scatto o a
molletta) muniti di congegno a bottone, a pulsante o di diversa
concezione tecnica la cui attivazione manuale provoca, per effetto
meccanico, il repentino spiegamento della lama con movimento
semicircolare o assiale rispetto all'impugnatura ed il consequenziale
stabile bloccaggio a questa della lama, sempre per ritegno
meccanico" (Cass. Pen.) 1985-86-92.
Ora, la Corte di Cassazione considera tali coltelli armi
bianche proprie , e il Ministero dell'Interno si è subito adeguato
a tale classificazione con circolare del 6/11/9'0, per cui i coltelli a
scatto, se pur nel silenzio della normativa vigente, vanno trattati,
relativamente alla vendita, all'acquisto, alla detenzione, al porto e al
trasporto come armi comuni non da sparo con tutte le limitazioni e le
imposizioni indicate precedentemente. Una piccola polemica: la Corte di
Cassazione, nel ritenere la balestra non più arma bianca propria ma
strumento atto ad offendere, ha, nella motivazione, voluto tenere conto
del fatto che la destinazione naturale della balestra non è
elettricista può "portare" un grosso cacciavite sul proprio
luogo di lavoro, ma certo non può portarvi un più da tempo quella di
recare offesa ad esseri umani ma quella di essere impiegata in attività
agonistiche e folcloristiche.
Stranamente lo stesso discorso non pare esser valido
per il coltello a scatto. A me sembra che la destinazione naturale della
"molletta" poteva esser quella di recare offesa alla persona
in ben altri contesti ed in altri tempi. Nel periodo che va dalla fine
dell'ottocento all'inizio del novecento, sicuramente il coltello a
scatto, era tipico di certi ambiente malavitosi o comunque di un certo
sottobosco romano, rissaiolo e dedito al "bullismo" ma la
giurisprudenza sembra che non voglia tenere conto del fatto che certi
tempi sono passati, il fenomeno del bullismo è un ricordo sepolto dalla
polvere, i malavitosi non usano certamente i coltelli a scatto, o almeno
non specificamente quelli, per compiere le loro brave azioni, ma usano
armi, queste si, ben più micidiali. In Italia pare che non ci si debba
liberare più di certi retaggi culturali che, per essere tali , non
tengono ovviamente conto dell'evoluzione della società, ne
dell'evoluzione "tecnica" di certe frange marginali della
popolazione (e poi , detto tra noi, qualcuno mi sa spiegare la
differenza effettiva d'uso che correrebbe tra l'apertura a scatto,
l'apertura ad una mano, e l'apertura a gravità? Perché la prima
sarebbe più pericolosa o criminale delle altre?).
Fortunatamente, e giustamente, nel senso che fa parte
della sua natura, i pronunciamenti della giurisprudenza non sono univoci
e monolitici: la Pretura di Chieti (23/4/87) ad esempio, pronunciandosi
sul porto di un coltello a scatto lo ha ricompreso, in sostanza tra gli
strumenti atti ad offendere in quanto "il giudice, discriminando
tra le armi e strumenti atti ad offendere non deve sempre rifarsi alle
caratteristiche obiettive dell'arma, ma deve estendere le proprie
valutazioni alle circostanze tutte ed anche alla persona del reo".
Sarebbe comunque ora di liberare il coltello
dall'eccessiva aura di strumento criminale che lo circonda; è
senz'altro uno strumento che può rivelarsi notevolmente pericoloso, ma
ciò alla stregua di tanti altri, e senza le particolari connotazioni
che una volta potevano essere giustificate, ma ora sicuramente no.
L'autore: Franco Russo
|