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Articolo
1
E costituita una Associazione con la denominazione "Associazione
Italiana per la Salvaguardia del Coltello d'Arte" con la sigla "A.I.S.C.A."
Articolo
2
L'Associazione ha sede in Roma via Gallia n.101/A. Potrà inoltre aprire
proprie sezioni entro il territorio Italiano, in ogni località ove esistano
almeno i soci iscritti, nonchè all'estero ovunque si costituiscano nuclei
aderenti.
Articolo
3
L'Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue le sotto elencate
attività:
Studio di ogni aspetto culturale, tecnico ed artistico, di quanto sia
inerente al coltello tradizionale antico e moderno e comparazione con le
tecniche costruttive di altri paesi.
Incoraggiare strutture già presenti in campo industriale ed artigianale
alla produzione di coltelli che possano perpetuare la tradizione degli
innumerevoli modelli regionali e quindi alla conseguente riscoperta e
conservazione di questi.
Corsi di formazione teorico-pratica, quanto riguardi la realizzazione del
coltello in tutte le sue parti tipologie e tecniche di realizzazione.
Organizzare attività nelle località di produzione industriali ed
artigianali, promuovendo la partecipazione degli artigiani del luogo.
Pubblicare un giornale informativo da distribuire agli aderenti per lo
scambio di opinioni e per far conoscere ed apprezzare agli altri il coltello
d'arte.
Organizzare mostre, conferenze, meeting, ove si tratterà dell'argomento.
Creazione di una mostra permanente ed itinerante costituita dalle
donazioni degli artigiani coltellinai.
Recupero e restauro specializzato di antichi coltelli d'arte con rilascio
di Expertise riguardante l'origine ,le caratteristiche, l'epoca e l'autenticità
dei coltelli che saranno esaminati su richiesta dei possessori.
Qualsiasi realizzazione dei soci che sia pertinente ai valori ed obiettivi
dell'Associazione si potrà fregiare dello stemma dell'A.I.S.C.A. previa
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Articolo
4
L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini Italiani e
stranieri, Enti pubblici e privati. Gli iscritti si dividono nelle seguenti
categorie:
-soci fondatori
-soci ordinari
-soci onorari
-soci sostenitori.
Sono soci fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo.
Sono soci ordinari coloro che sono messi a far parte della Associazione
con delibera del Consiglio Direttivo
La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio Direttivo
all'unanimità,ai cittadini Italiani e stranieri distintisi per particolari
meriti.
Sono soci sostenitori coloro che, pur senza essere ammessi
all'Associazione versino contributi alla stessa.
Articolo
5
Chi desidera iscriversi all'associazione dovrà presentare domanda
scritta, tramite un socio, al Consiglio Direttivo che, assunte le necessarie
informazioni, potrà accogliere o respingere le domande stesse. I soci ammessi
sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di un contributo annuale
il cui importo verrà determinato dal Consiglio Direttivo.
Articolo
6
La qualifica di socio si perde per recesso, decesso ed espulsione. Ciascun
socio può recedere in qualsiasi tempo dall'Associazione previo avviso scritto.
Il socio recedente non ha diritto di ricevere rimborso dei versamenti
effettuati. Il socio che tenesse una condotta riprovevole, potrà essere espulso
con delibera del Consiglio Direttivo, che potrà rendere esecutiva la decisione
dopo aver esaminato le giustificazioni addotte dal socio passibile del
provvedimento.
Articolo
7
Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite da:
-contributi di enti pubblici e privati , lasciti e donazioni;
-eventuali proventi da attività dell'Associazione, quote sociali, tassa
di iscrizione.
Articolo
8
Sono organi dell'Associazione:
-l'Assemblea dei Soci
-il Consiglio Direttivo
-il Presidente
-il Collegio Sindacale, se nominato.
Articolo
9
Assemblea dei Soci
hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria:
-i soci fondatori
-i soci ordinari
-i soci onorari.
L'Assemblea viene convocata in sede ordinaria, entro il 30 di aprile, per
l'approvazione del bilancio relativo all'anno precedente, per il rinnovo delle
cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in
corso.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso
personale o avviso affisso presso i locali della sede contenente l'ordine del
giorno degli argomenti da trattare.
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà
dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, essa è costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita sia in prima che in
seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi
diritto di voto.
E' tuttavia valida l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, anche non
convocata, quando siano presenti tutti gli aventi diritto al voto.
I soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea possono, con
delega scritta, farsi rappresentare da altro socio avente diritto. Ogni socio può
essere latore di non più di tre deleghe.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere tra i propri componenti i membri del Consiglio Direttivo;
nominare eventuali sindaci;
c) deliberare sulle direttive generali dell'Associazione e sull'attività
da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria:
e) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
f) deliberare sulle proposte di modifiche dello statuto;
g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario
sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un socio
nominato seduta- stante. Per l'espletamento delle funzioni amministrative è
nominato un segretario fra i presenti.
Articolo
10
Consiglio
Direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da due a sette membri e dura in carica
tre anni, con mandato rinnovabile esso elegge nel proprio ambito il Presidente.
E'investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, cura la gestione dell'attività dell' Associazione e coordina
l'operato dei Comitati Direttivi.
Esso si riunisce su convocazione del Presidente ogni tre mesi, nonché
quando lo richieda uno dei propri membri.
E' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei
membri e delibera con la maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del Presidente. Non é ammesso il voto per delega.
Articolo
11
Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio; ha firma sociale.
Articolo
12
Collegio
dei Sindaci
I Sindaci sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica
un anno. Eleggono nel proprio ambito il Presidente del Collegio, sono
rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone esterne
all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Al Collegio dei Sindaci
spetta nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione
amministrativa dell'Associazione. Essi devono registrare la loro relazione
all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal
Consiglio Direttivo.
Articolo
13
Esercizi
sociali
L'Esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Articolo
14
Regolamento
interno
Particolari norme di esecuzione del presente statuto possono essere
disposte con il regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo.
Articolo
15
Clausola
compromissoria
Le controversie interne all'Associazione sono deferite ad un Collegio
Arbitrale composto di tre membri, due nominati rispettivamente dalle parti in
conflitto ed il terzo dai primi due o in mancanza di accordo tra questi, dal
Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio arbitrale funziona con i poteri di
amichevole compositore ed é esonerato da ogni formalità di procedura. Le
decisioni arbitrali valgono come transazione intervenuta tra le parti.
Articolo
16
Rinvio
Per tutto quanto non é previsto
dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme di legge ed ai principi
generali dell'ordinamento giuridico italiano applicabili in materia.
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